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RARECEF ODV

già rarecef onlus

Chi siamo

Consiglio direttivo in carica

IL DIRETTIVO

Presidente: Cinzia Cavestro

Vicepresidente: Loretta Brosio

Segretario: Alessandro Adriano

Tesoriere: Angelo Viberti

Consigliere: Ferdinando Frachlich

STATUTO Associazione RARECEF ODV

Titolo I Costituzione e scopi Art.1 – Denominazione – sede - durata 1. È costituita i sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”) e delle norme del Codice Civile in tema di Associazioni, l’Organizzazione di Volontariato denominata “RARECEF”, di seguito indicata anche come Associazione. 2. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’Associazione al RUNTS. 2. L’Associazione ha sede legale nel comune di ALBA. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi. 3. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta la modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. 4. La durata dell’Associazione è illimitata. Art.2 - Scopi e finalità 1. L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, dal codice civile e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. 2. L’Associazione è apartitica e aconfessionale fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. L’Associazione persegue, senza scopi di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari. L’associazione persegue le seguenti specifiche finalità: promuovere, sostenere e finanziare iniziative finalizzate alla ricerca, cura e diffusione delle informazioni relative alle cefalee ed alla malattie correlate 3. L’Associazione opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali, le associazioni e fondazioni nazionali e internazionali. Art. 3. - Attività 1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’associazione si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 117/2017, di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale: i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 1 Allegato A) u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. 2. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’ASSOCIAZIONE intende: - svolgere attività di sostegno e finanziamento alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale; - - - - - svolgere attività formative, in particolare tramite incontri con la popolazione e le scuole; organizzare eventi, convegni, manifestazioni, iniziative informative sul territorio; svolgere attività divulgativa attraverso la diffusione e la pubblicazione a mezzo stampa o attraverso altri mezzi di comunicazione di testi specifici su argomenti inerenti le cefalee e malattie rare correlate, onde aumentare la qualità dell’autogestione delle patologie da parte della popolazione; svolgere attività educative e progetti di collaborazione con le strutture scolastiche, corsi e stage formativi; collaborare con Strutture universitarie, sanitarie e sociali o qualsiasi altra organizzazione che condivida le medesime finalità; L’Associazione intende compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. 3. Le attività di cui al comma precedente, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore. 4. L’ASSOCIAZIONE potrà partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri. Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. 5. L’Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabili dal Codice stesso. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice. 6. L’Associazione potrà porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. Titolo II Norme sul rapporto associativo Art 4- . Norme sull’ordinamento interno 1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità, ed uguaglianza dei diritti di tutti degli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. 2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione. 2 Allegato A) Art 5 – Membri dell’Associazione 1. Possono essere soci tutti i cittadini senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, religione, opinione politica, condizione personale e sociale, che condividono le finalità dell’Associazione, che si impegnano a rispettarne lo statuto e i regolamenti. 2. Sono soci dell’organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. 3. Possono aderire all’organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. 4. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. 5. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’Associazione e che sottoscrivono la quota associativa. 6. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro per l’espletamento dei compiti loro demandati dall’Associazione. 7. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce l’ammontare della quota associativa per i soci. 8. Fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 10, è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Art. 6 – Procedura d’ammissione 1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. 2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. 3. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. 4. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale 5. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione. 6. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. 7. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione. Art.7 Diritti 1. I soci hanno diritto di: a) frequentare i locali dell’associazione e partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi; b) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo se iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ai sensi dell’art.24 comma 1 del Codice del Terzo Settore; c) chiedere la convocazione dell’assemblea nei termini previsti dal presente statuto; 3 Allegato A) d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo. e) formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione in riferimento ai fini previsti nel presente statuto; f) essere informati sull’attività associativa. 2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati sempre che siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art. 15, c.2, del presente Statuto. Art. 8 Doveri 1. I soci sono tenuti: a) rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi; b) essere in regola con il versamento della quota associativa nell’importo ed entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo; la quota associativa è intrasmissibile, non restituibile e non rivalutabile; c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’Associazione; d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell’Associazione; e) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; Art. 9 Incompatibilità 1. Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l’Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma. Art. 10 Perdita della qualità di socio 1. La qualità di socio si perde: a) Per decesso; b) Per morosità: mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo; c) Per esclusione: perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione o svolga attività in contrasto con gli interessi dell'ASSOCIAZIONE o in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ASSOCIAZIONE, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria l’associato interessato dal provvedimento si intende sospeso, può partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. d) Per recesso volontario: perde la qualifica di socio per recesso il socio che ne abbia dato comunicazione al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato. 2. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. 3. L’associato escluso non può presentare una nuova domanda di ammissione. 4. Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli 4 associati. Allegato A) Titolo III Norme sul volontariato e sul personale retribuito Art. 11 – Volontari e attività di volontariato e personale retribuito 1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2. L’Associazione deve iscrivere in apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. 3. Ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017, l’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. 5. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabili dal Consiglio Direttivo. 6. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria ai sensi dell’art. 17 co.5 D. Lgs 117/2017. 7. L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017. 8. I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione. Titolo IV Organi sociali Art. 12 - Organi dell’Associazione 1. Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente; d) L’Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo Settore; e) L’Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo Settore. 2. Ai componenti degli organi sociali, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ad eccezione degli eventuali componenti dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile. Art. 13 - Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento 1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. 2. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs 117/2017 sono ammesse tre deleghe per associato. 5 Allegato A) 3. L’esercizio del diritto al voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 1 (un) mese nel libro degli associati, sempre che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. 4. Gli associati che non sono iscritti da almeno 1 (un) mese nel libro degli associati possono partecipare all’ Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non possono essere computati ai fini del raggiungimento del quorum. 5. L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, o mediante avviso da affiggere nella sede sociale. 6. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. 7. L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza. 8. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto al voto. 9. Le riunioni dell’Assemblea possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto; d) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. 10. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un altro associato indicato in sede di riunione assembleare. 11. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione. Art. 14 – Competenze e Quorum costitutivi 1. L' assemblea ordinaria: - approva il bilancio ai sensi dell’art. 13 del Codice; - - - - - - - - approva il bilancio sociale quando previsto per legge; discute ed approva i programmi di attività; elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca; elegge e revoca i componenti dell’organo di controllo; nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; 6 ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti Allegato A) deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti; - - - - - - - approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni; delibera sull’esclusione degli associati; delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati; delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ASSOCIAZIONE; delibera la variazione della sede legale dell’Associazione all’interno del territorio del Comune; delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale; 2. L’assemblea straordinaria delibera: a) sulle modifiche dello statuto sociale; b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione; c) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell’articolo 29 del presente statuto; 3. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. 4. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. 5. L’assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 6. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. 7. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Art.15 - Consiglio direttivo: composizione e durata in carica 1. Il Consiglio Direttivo, è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea ed è composto, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) componenti, sempre in numero dispari, nei limiti deliberati preventivamente dall’Assemblea, compreso il Presidente. 2. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell’Associazione; 3. I Consiglieri durano in carica per 3 esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e sono rieleggibili. 4. Almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. 5. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere; 6. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Art.16 – Consiglio Direttivo: regole di convocazione, funzionamento e voto 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. 7 Allegato A) 2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza. 3. L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. 4. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato, da trascrivere in apposito libro conservato nella sede dell’Associazione. 5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea dei soci. 6. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, pur in mancanza delle formalità di cui ai comma precedenti, siano presenti tutti i sui membri. 7. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età. 8. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2373 del Codice Civile. Art. 17 - Competenze 1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di: a. redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; b. redigere eventuale bilancio sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; c. redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; d. dare attuazione alle delibere dell’Assemblea; e. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; f. decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare; g. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 6, comma 1 dello Statuto; h. deliberare la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi; i. curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione; j. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; k. deliberare l’adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto; l. deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente statuto; m. adottare i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio; n. assumere il personale dipendente e stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge; 8 Allegato A) o. accettare eventuali lasciti, legati e donazioni; p. adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione; q. provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS trasmettendo annualmente la documentazione richiesta ed aggiornando le informazioni ai sensi dell’art. 48 comma 1-2 3 D.lgs. 117/2017; 2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono inscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza 3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome o per conto dell’Associazione; 4. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Art. 18 -Cause di decadenza e sostituzione membri del Consiglio Direttivo 1. La carica di Consigliere si perde per: a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. b) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste all’art.10 del presente Statuto. c) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con l’Associazione, violazione degli obblighi statutari o per ogni altro comportamento lesivo nei confronti dell’Associazione. 2. In caso di morte, dimissioni o revoca di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l’Assemblea provvede alla surroga mediante elezione. 3. Nel caso in cui cessi del’ incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta)giorni dalla cessazione al fine di procedere ad una nuova elezione. Art. 19- Presidente e Vicepresidente 1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell’ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall’Associazione; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci; in caso di necessità, adotta provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo, qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. 2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere. Art. 20- Segretario e Tesoriere 1. Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di consiglio e di assemblea che trascrive sugli apposti libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. 2. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ASSOCIAZIONE; cura la tenuta 9 Allegato A) del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo; al tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegnai di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli agli organi statutari. 3. Gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperti da un unico consigliere Art. 21 - Organo di controllo 1. Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell’art. 30 del Codice viene nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico; se collegiale, l’Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri nominati dall’Assemblea dei Soci; i componenti restano in carica per 3 esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati; Al suo interno il Collegio designa il Presidente. 2. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; 4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci; 5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 10 6. L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 comma 1 del Codice, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso, l’Organo è costituito da Revisori Legali Iscritti nell’apposito registro. Art. 22 – Revisione Legale dei Conti 1. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 del codice, l’Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell’apposto registro. 2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi; 3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive; 4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ASSOCIAZIONE, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle 10 Allegato A) scritture contabili. Art.23 – Responsabilità degli organi sociali 1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione. 2. I Consiglieri, i Direttori Generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati) rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, degli associati, dei terzi, ai sensi delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili. Titolo V Art. 24 - Libri sociali obbligatori 1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture: a) Il Libro degli Associati; b) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’assemblea; c) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio direttivo; d) Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo qualora esso sia stato nominato. e) Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione qualora esso sia stato nominato. f) Il Registro dei Volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale; Titolo VI Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio Art.25 – Destinazione del patrimonio ed assenza di lucro 1. Il patrimonio minimo dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche,solidaristiche e di utilità sociale. 2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli altri organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Art.26 – Risorse economiche 1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da: a) quote associative; b) contributi pubblici e privati; c) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; d) contributi dello Stato, enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti; e) donazioni e lasciti testamentari e oblazioni; f) rendite patrimoniali e finanziarie; g) attività di raccolta fondi; h) proventi derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore; i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia. 11 Allegato A) Art.27 – Bilancio 1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio e quando lo richiedano particolari esigenze determinate dall’organo amministrativo, anche oltre i 120 giorni, ma comunque non oltre 180 giorno. 3. Il Bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione. 4. Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente. 5. L’Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell’anno. 6. Ai sensi della legge 124/2017, in caso di rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, l’Ente dovrà rendicontare, tramite pubblicazione, le fonti dei proventi nei limiti della legge stessa. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Titolo VII Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio Art. 28 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio 1 Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. 2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 c.1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall’art.9 del D.Lgs 117/2017 Titolo VIII- Norme finali Art. 39 – Norme di rinvio 1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e del Dlgs 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia. ART. 1 - COSTITUZIONE E DURATA

E’ costituita L’ Associazione RARECEF O.N.L.U.S. con sede in Alba (CN), Corso Barolo 47, e potrà essere trasferita in altra sede con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo, nell’ ambito del comune di Alba.
Per il conseguimento dei propri obiettivi potrà avvalersi di altre sedi secondarie.
L’ Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, con durata indeterminata e senza scopo di lucro.

ART. 2 - SCOPI

Essa si propone di promuovere, sostenere e finanziare iniziative finalizzate alla ricerca, cura e diffusione di informazioni relative delle cefalee e delle malattie rare correlate.
A tale scopo intende svolgere: 
1. attività di sostegno e finanziamento alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 
2. attività formative, onde aumentare la cultura sulle cefalee e malattie rare correlate, nello ambito sanitario e sociale;
3. attività informative, sul territorio, in particolare tramite incontri con la popolazione e le scuole;
4. divulgativo tramite la diffusione a mezzo stampa o altri mezzi di comunicazione su argomenti inerenti le cefalee, onde aumentare la qualità dell’ autogestione da parte della popolazione.
Per la realizzazione di tali finalità l’ Associazione potrà collaborare con Strutture Universitarie, sanitarie e sociali o qualsiasi altra organizzazione che condivida le medesime finalità; attività educative, progetti in collaborazione con le strutture scolastiche, corsi e stage formativi; iniziative informative, a livello del territorio, convegni e manifestazioni, pubblicazione e diffusione di testi specifici.
L’ Associazione accetterà l’ attiva collaborazione da parte di chiunque condivida, anche parzialmente, iniziative.

ART. 3 - SOCI

L’ iscrizione all’ Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e che ne condividono lo spirito, gli ideali e gli obiettivi.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
Soci Fondatori: persone che hanno sottoscritto l’ atto costitutivo dell’ Associazione;
Soci Collaboratori: persone che si impegnano a prestare la loro opera gratuitamente per l’ Associazione, il loro ingresso nell’ Associazione può venire per invito da parte del Presidente o per autocandidatura che dovrà essere vagliata e quindi accettata o respinta dal consiglio Direttivo dell’ Associazione stessa;
Soci Sostenitori: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
Soci Ordinari: persone che sostengono gli ideali dell’ Associazione diffondendo notizie a sostegno di essa, partecipando all’ attività sociale o effettuando donazioni episodiche;
Soci Onorari: persone alle quali l’ Assemblea dei Soci conferisce tale qualifica in riconoscimento dell’apporto dato all’ Associazione con lasciti, donazioni o benemerite attività personali. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Le quote o il contributo associativo non sono mai e per nessun motivo rimborsabili.

ART. 4 - DOMANDA ED AMMISSIONE

Possono far parte dell’ Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne facciano domanda, su apposito modulo, e siano accettate dal Consiglio Direttivo.
I soci in regola col tesseramento dell’ anno precedente sono esonerati dalla domanda scritta per il tesseramento in corso e verranno rinnovati automaticamente nel momento del pagamento della quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’ eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
La qualifica di socio si perde per decesso, per recesso, per espulsione e per i Soci sostenitori anche per mancato versamento della quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo.
In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi e/o al patrimonio della Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’ Associazione.

ART. 6 - DIRITTO DI VOTO

E’ da considerarsi valevole il principio del voto singolo che spetta a tutti i soci per l’ approvazione, le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina dei candidati all’ elezione degli organi direttivi dell’associazione.

ART. 7 - PATRIMONIO SOCIALE

Le risorse economiche dell’ Associazione sono costituite da:
beni mobili ed immobili;
contributi;
donazioni,lasciti e liberalità;
attività marginali di carattere commerciale e produttive;
ogni altro tipo di entrate.
I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’ Assemblea dei Soci, che ne determina l’ ammontare.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 8 - ANNO FINANZIARIO

L’ anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo e, se ritenuto opportuno, anche quello preventivo dell’ esercizio. Il Consiglio Direttivo dovrà comunque predisporre e formalizzare i bilanci preventivi di tutte le iniziative che comportino costi a carico dell’ Associazione.
Questi ultimi dovranno risultare dai verbali dello stesso Consiglio Direttivo.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’ Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile e quando lo richiedano particolari esigenze determinate dall’ organo amministrativo, anche oltre i quattro mesi dalla chiusura dell’ esercizio, ma comunque non oltre i sei mesi.

ART. 9 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’ Associazione sono:
L’ Assemblea dei Soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Vicepresidente;
Il Tesoriere;
Il Revisore dei conti (se nominato).

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI GENERALITA’

L’ Assemblea dei Soci è composta da tutti gli aderenti all’ Associazione ed è l’ organo sovrano dell’ Associazione stessa.

ART. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI CONVOCAZIONE

L’ Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all’ anno ed in via straordinaria su richiesta scritta di almeno metà dei soci.
La convocazione deve:
- avvenire almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento dell’ assemblea;
- essere affissa presso la sede dell’ Associazione;
- indicare la data e il luogo della riunione, l’ ora della prima e della seconda convocazione distanziate di almeno un’ ora e gli argomenti all’ ordine del giorno.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI PARTECIPAZIONE

Partecipano all’ Assemblea con diritto di parola e di voto i soci iscritti all’ Associazione in regola con il pagamento della quota sociale annua.
Ciascun socio, in caso di impedimento, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Non possono essere rilasciate più di cinque deleghe ad una medesima persona.

ART. 13 - ASSEBLEA DEI SOCI VALIDITA’

L’ Assemblea dei Soci è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
In seconda convocazione l’ Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Di tutte le delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione nella sede dell’ Associazione del relativo verbale.

ART. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI COMPITI

L’ assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
- delibera sugli indirizzi e sui programmi di attività dell’Associazione, nel rispetto e nell’ ap- plicazione concreta nel dettato statuario;
- elegge i candidati alla sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo, il rendiconto economico e finanziario;
- approva il regolamento interno;
- delibera sulle modifiche dello statuto e, comunque, su qualsiasi ordine del giorno dell’ As semblea dei Soci nelle modalità stabilite dall’ Art.13 del presente statuto.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO COMPOSIZIONE,VALIDITA’,DURATA

L’ Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’ Assem- blea dei soci, da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri.
Il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori e dai soci collaboratori in misura non superiore ai due terzi dei componenti il Consiglio.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi componenti. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Possono decadere per dimissione, o decesso o inabilità, o allontanamento per comportamenti contrari ai principi dell’ Associazione; si valuterà a maggioranza di tre quarti dei membri del consiglio la idoneità di permanenza nel consiglio dei membri assenti non giustificati a oltre 4 riunioni consecutive del consiglio stesso.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’ anno ed è convocato dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso e su richiesta motivata o da almeno un terzo dei soci con richiesta scritta e motivata.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO COMPITI

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- nominare il presidente, il vicepresidente, il tesoriere;
- predisporre le direttive per l’ attuazione dei compiti statutari, stabilendone le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllandone l’esecuzione stessa;
- decidere sulle spese da effettuare;
- stabilire l’ importo delle quote sociali annue ed i termini del relativo versamento;
- decidere sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sulla sua collaborazione con terzi;
- approvare i progetti di bilancio consuntivo, rendiconto economico e finanziario e stato patrimoniale, da presentare all’Assemblea dei Soci;
- dichiarare decaduti i componenti assenti a oltre 4 riunioni consecutive senza che ne abbiano motivato seriamente le cause.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO DIMISSIONI

Qualora un componente del Consiglio Direttivo intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente.
Il Presidente in tal caso:
- informa il Consiglio Direttivo;
- indice la nuova nomina di eventuale ruolo svolto dal dimissionario all’ interno del direttivo stesso, rinomina un nuovo membro dall’ elenco dei nominati dalla precedente assemblea dei soci o propone all’ Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile o straordinaria, l’ elezione di nuovi candidati per il Consiglio Direttivo.

ART. 19 - PRESIDENTE – TESORIERE

Il Presidente, nominato in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica per un periodo di tre anni. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’ Associazione, può, insieme al tesoriere, aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e, con firma singola, dare quietanza per gli incassi.
Può conferire ad un socio procura speciale per la gestione di una o più specifiche attività previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere, nominato in seno al Consiglio direttivo, in solido col Presidente è il responsabile della gestione finanziaria. Tiene la contabilità, predispone i progetti di bilancio consuntivo, rendiconto economico e finanziario e stato patrimoniale e si occupa di tutti gli aspetti economici-burocratici dell’ Associazione.
Su conti correnti bancari e postali, il Presidente ed il Tesoriere potranno con firma singola e disgiunta effettuare versamenti di qualsiasi genere mentre per prelievi, predisposizione di bonifici, emissione di assegni ed in genere operazioni a debito del conto gli stessi potranno operare solo con firma congiunta.

ART. 20 - IL REVISORE DEI CONTI

La gestione dell’ Associazione è controllata da un Revisore dei Conti o da un Collegio di Revisori a norma di legge, eletti, se ritenuti necessari, dall’ Assemblea dei Soci ogni triennio.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’ esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 21 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’ Associazione è deliberato dall’ Assemblea dei Soci. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l’ Associazione ha l’ obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l’ organo di controllo di cui all’ art. 3 co.190 della L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22 - RINVIO DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

RARECEF ONLUS

rarecefonlus@gmail.com